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Ordinanza — n. 41061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of his conduct, arguing it was erroneous, but the court found the appeal lacked specific grounds. The decision rests on the principle that appeals regarding legal qualification are only admissible if the error is manifest and immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of facts in sentencing are inadmissible unless the error is manifest, meaning the qualification must be clearly eccentric and immediately deducible from the indictment without room for opinion.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard inadmissible appeal de plano dismissal criminal procedure code motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
309 del 1990 deducendo vizi della motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica della condotta; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETA3 SAIMIR (CUI 04KHIRA) nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che SaMir Mehmetaj ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo vizi della motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica della condotta; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata al solo caso di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso di specie, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Const so re Il