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Ordinanza — n. 41049/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding general mitigating circumstances in juvenile sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a juvenile court's sentencing decision, arguing the judgment lacked proper reasoning for granting general mitigating circumstances. The court found the lower court's decision logically sound, noting the defendant's positive procedural conduct outweighed prior criminal records. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it sought a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 110, 56, 624, 625, 648 of the Penal Code; The appellate court lacks jurisdiction to re-evaluate the appropriateness of a sentence if the lower court's reasoning is logical and free from arbitrariness, even when discretion was exercised in granting general mitigating circumstances.

Parole chiave

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general mitigating circumstances juvenile sentencing lack of reasoning appellate jurisdiction procedural conduct penal code provisions inadmissible appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 56, 624, 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen.
Art. 110, 648, cod. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/06/2024 del Tribunale per i minorenni di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari; letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXche ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Bari, depositata il 18 settembre 2024, a conclusione del procedimento penale a carico dell’imputato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen., e artt. 110, 648, cod. pen., per aver riconosciuto l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo; che il giudice di merito ha formulato il proprio convincimento sul trattamento sanzionatorio con motivazione congrua ed esente da vizi logici poiché, pur in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, ha tuttavia ritenuto preponderante la considerazione della positiva condotta processuale del ricorrente (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza e con motivazione logicamente argomentata, sicché si deve ritenereinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.