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Ordinanza — n. 41048/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grounds and re-punishment arguments in criminal liability cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Patrizio Pone and Tiziana Zazzaro inadmissible. The appellants argued for violation of law and sentencing errors regarding specific criminal acts, but the court found their complaints generic and repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and cannot seek a new evaluation of sentence congruity or rely on generic allegations of legal violation.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive complaints sentence congruity ne bis in idem criminal liability court costs inadmissible appeal pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 649 cod. proc. pen.
pen., e altresì in ragione della mancata applicazione del principio del ne bis in idem ex art. 649, cod.
Art. 133 cod. pen.
281521 – 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell’art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
3 della sentenza impugnata relativa alla congruità del quantum calcolato in misura minima) (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Pone Patrizio nato a Napoli il 15/01/1973 Zazzaro Tiziana nata a Napoli il 02/04/1976 avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell’interesse di Patrizio Pone e Tiziana Zazzaro; ritenutoche il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e altresì in ragione della mancata applicazione del principio del ne bis in idem ex art. 649, cod. proc. pen., nonché, infine, per decorso dei termini di prescrizione, non è consentito in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata quanto alla specifica riferibilità della condotta al Pone, sull’insussistenza dell’idem factum, nonché sul momento consumativo delle fattispecie oggetto di addebito e conseguente individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione del reato attesa la sua natura) ed è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì generico in quanto radicalmente privo di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell’art. 133, cod. pen., non è consentito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nel caso di specie (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata relativa alla congruità del quantum calcolato in misura minima) (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos