Italian Court dismisses appeal as generic and unmotivated regarding sentencing determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic lack of motivation concerning the sentencing determination. The appellant argued the lower court failed to specify the elements underlying its criticism, yet the court found the original judgment logically correct and sufficiently detailed. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific arguments required to exercise judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Vastola Mario nato a Napoli il 09/10/1957 avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mario Vastola, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine all’unico motivo di appello non rinunciato dal ricorrente, relativo, nella specie, alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché totalmente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 sul calcolo della pena), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto altresì che il medesimo motivo è generico anche in quanto radicalmente privo di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere