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Ordinanza — n. 41045/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of lower court arguments and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Rosario Migliaccio inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a new evaluation of criminal liability and sentencing under the Penal Code, but the court found these arguments to be mere repetitions of complaints already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and violated procedural requirements for raising specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: Appeals must present novel grounds; mere repetition of lower court arguments or requests for new sentencing evaluations renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility reiterative arguments sentencing discretion criminal liability appeal grounds falsa dichiarazione della parte perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 62-bis, cod. pen.
2021, Cipollini, non mass.), e altresì che, con specifico riguardo alla concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen., è sufficiente che la motivazione giudiziale faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si vedano pagg.
Art. 131-bis, cod. pen.
Art. 640, cod. pen.
Art. 497, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono entrambi non consentiti, perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
4-5 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni del teste Molaro e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza), sicché si risolvono quanto alla affermazione di responsabilità in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Migliaccio Rosario nato a Acerra il 17/08/1996 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Rosario Migliaccio; ritenutoche il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 497, cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod. pen., sono entrambi non consentiti, perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e, anzi, radicate nell’accurata disamina delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni del teste Molaro e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza), sicché si risolvono quanto alla affermazione di responsabilità in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo, afferente, in particolare, all’omesso riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato anzitutto che la commisurazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice, che la esercita nei limiti di legge, cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), e altresì che, con specifico riguardo alla concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen., è sufficiente che la motivazione giudiziale faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove, riportandosi alle conclusioni del giudice di prime cure, la corte d’appello segnala la già avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l’insussistenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili); ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am