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Ordinanza — n. 41044/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on computer fraud due to reiterative arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense of computer fraud because the illicit profits were transferred to foreign accounts. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already dismissed in the appellate proceedings and lacking logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.; Art. 114 c.p.: An appeal based on the omission of requalification for computer fraud is inadmissible if it merely reiterates grievances already rejected on appeal without presenting new, non-meritorious arguments.

Parole chiave

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computer fraud reclassification reiterative arguments inadmissibility foreign account profits appellate review limitations procedural costs award abbandono del procedimento per truffa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 379 c.p.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alfredo Franco; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di frode informatica, addebitato al ricorrente, nei termini di cui all’art. 379, cod.
Art. 114 c.p.
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3 della sentenza impugnata), sicché le argomentazioni proposte si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Franco Alfredo nato a Napoli il 06/03/1978 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alfredo Franco; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di frode informatica, addebitato al ricorrente, nei termini di cui all’art. 379, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda sul punto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sicché le argomentazioni proposte si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con particolare riferimento alla asserita estraneità dello stesso per essere il profitto della truffa confluito su conti esteri, nonostante la Corte di appello abbia esplicitato la disponibilità sul conto dello stesso di ventisettemila euro, smentendo in modo del tutto logico ed argomentato la possibilità di considerare la condotta nel caso di specie ai sensi dell’art. 114 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigli