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Ordinanza — n. 41041/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of evidence regarding the perpetrator's identity and failure to apply mitigating circumstances, but the court found these claims merely repetitive of arguments already dismissed in the appellate court. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was legally sound and the appeal lacked new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already raised and rejected in the second instance or if it is manifestly unfounded in light of the existing reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments lack of motivation mitigating circumstances exclusion of punishability Court of Cassazione second instance review circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure
Art. 62, comma primo, n. 4 of the Criminal Code
277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.
Art. 131-bis of the Criminal Code
Art. 133, comma primo of the Criminal Code

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese ritenute scevre da intenti strumentali), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Benvegna Rosalia nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 02/07/1974 avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Rosalia Benvegna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di prove sull’identità dell’autore materiale dei fatti contestati, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese ritenute scevre da intenti strumentali), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto anch’esso reiterativo, ed è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella fornita dal giudice di merito che, nel motivare il proprio diniego, ha fatto correttamente riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo alla dimensione del danno cagionato alle persone offese, esteso alle difficoltà logistiche e ai ritardi che queste hanno dovuto sopportare); ritenutoche il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione, per omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove viene rilevata la gravità del fatto in relazione alla scaltrezza e alla preordinazione della condotta, nonché alla durata dell’illecito), è anche manifestamente infondato, giacché la corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così