Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a new trial regarding the qualification of the crime and the excessive sentence, but the court found these grounds merely repetitive of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.; Art. 132, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals based on reiterated grievances from prior proceedings or challenges to the sentencing discretion of the trial judge are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Landolina Cinzia nata a Palermo il 09/08/1979 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Cinzia Landolina; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 712, cod. pen., è generico e nonconsentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove sono state valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa Landolina anche per come richiamate dalla difesa, oltre alle modalità di acquisizione degli assegni oggetto di imputazione) con le quali la ricorrente non si confronta tentando di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, nonché del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio per l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita nei limiti di legge, in senso conforme agli artt. 132 e 133, cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove, in assenza di elementi positivamente valutabili, il giudice adito ha piuttosto ritenuto rilevanti, ai fini di una conferma della pena inflitta in primo grado, l’intensità del dolo e la personalità negativa dell’imputata, emergente dai numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec