Italian Court dismisses appeal for generic and reiterative arguments regarding criminal liability motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's motivation regarding criminal liability was insufficient due to lack of evidence from the victim, but the Court found these arguments generic and merely reiterative of complaints already made in the appellate stage. Consequently, the Court upheld the appellate court's assessment of the victim's credibility and the basis for the criminal responsibility finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack comparison with the lower court's reasoning, or merely reiterate complaints already dismissed in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXX letta la memoria depositata dalla parte civile costituita; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per la ritenuta insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a fornire prova del contributo concorsuale della ricorrente nei reati a costei addebitati, non solo è totalmente generico in assenza di confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello, ma è anche non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese, limitandosi in concreto il ricorrente a proporre in modo generico una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede; ritenuto che lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita dalla Corte di appello in assenza di aporie e con motivazione esente da manifeste illogicità, sicché le dichiarazioni rese sono state poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01); rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.