Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41037/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for procedural violations and failure to cite Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Kamal El Mannani's appeal inadmissible for failing to cite a specific Constitutional Court ruling in his appellate arguments. The court rejected claims of procedural violations and lack of motivation, noting these grievances were merely reiterated from the appellate stage without new legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 110, 628, cod. pen.; Appeals must specifically cite new legal grounds or Constitutional Court rulings at the appellate stage, otherwise they are inadmissible for lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Constitutional Court Citation Procedural Violation Lack of Motivation Court Costs Cassa delle Ammende concorso proprio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 628, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
7-8 della sentenza impugnata relative alla piena riconducibilità della condotta del ricorrente al concorso nel reato di rapina), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ULCO ORDINANZA El Mannani Kamal nato in Marocco il 25/01/1995 avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Kamal El Mannani; ritenutoche il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata relative alla piena riconducibilità della condotta del ricorrente al concorso nel reato di rapina), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omesso riconoscimento della particolare tenuità della rapina, in senso conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (conclusosi con sentenza peraltro successiva alla menzionata pronuncia costituzionale), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/202