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Ordinanza — n. 41036/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive criminal law violation claims already rejected in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 640 of the Penal Code and failed to reclassify the offense under Article 641. The court rejected this because the claim was a repetition of arguments already dismissed in the appellate stage and was substantively unfounded given the clear evidence of fraud.

Regesto Legislator

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Art. 640, 641 c.p.; Repeated arguments regarding criminal law violations already rejected in the appellate instance render the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine Article 640 Penal Code fraud reclassification Cassazione ordinanza abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Mangione; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per erronea applicazione dell’art. 640, cod.
Art. 641 c.p.
e omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 641, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito poiché reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Mangione Giuseppe nato a Vittoria il 27/11/1941 avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Mangione; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per erronea applicazione dell’art. 640, cod. pen. e omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 641, cod. pen., non è consentito poiché reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e ivi puntualmente disattese, ed anche manifestamente infondato, giacché, il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi della truffa (in particolare, si veda pag. 2 sull’induzione in errore con artifizi e raggiri, consistiti nelle rassicurazioni offerte alla vittima nonostante la falsità dell’assegno, attesa la piena attendibilità della persona offesa ed i riscontri testimoniali e documentali in atti) e il ricorrente con tale motivazione, del tutto priva di aporie, non si confronta affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere e