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Ordinanza — n. 41034/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for robbery due to reiteration of arguments and lack of recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41034/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a lighter sentence and the exclusion of recidivism, but the court found these arguments merely reiterated from the appellate stage and unsupported by new evidence. The court upheld the lower court's conviction for robbery, emphasizing that the appellant's prior criminal record demonstrated a persistent tendency to commit crimes, justifying the severity of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on reiteration of appellate arguments or unsupported claims regarding recidivism and sentencing proportionality are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments robbery conviction recidivism exclusion sentencing proportionality Court of Cassation criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Irakli Katcharava; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
15-16 della sentenza impugnata ove la corte di merito correttamente giustifica la qualificazione del fatto nei termini di rapina, e non già ai sensi dell’art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi
Sez U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv.
Sez U., n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Katcharava Irakli (cui 04dfea3) nato in Georgia il 20/02/1986 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Irakli Katcharava; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 15-16 della sentenza impugnata ove la corte di merito correttamente giustifica la qualificazione del fatto nei termini di rapina, e non già ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., tenuto conto non solo della condotta violenta esercitata a scopo di fuga, bensì anche del nesso della condotta violenta con la sottrazione della refurtiva immediatamente precedente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’omessa esclusione della recidiva, nonché il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, con riferimento alla congruità della pena inflitta, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità e altresì manifestamente infondati, giacché la sentenza impugnata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio motiva in modo corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza, secondo cui, ferma restando l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., con indicazione di quelli decisivi e rilevanti (cfr.

Sez U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), con specifico riguardo alla recidiva, occorre che il giudice di merito rilevi il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez U., n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044); che, nel caso di specie, la corte di merito correttamente ha ritenuto la pena calcolata in primo grado non suscettibile di riduzione, in ragione della complessiva gravità dei reati addebitati al ricorrente, dedotta dalle modalità di condotta a danno delle persone offese, nonché dall’apprezzabile grado di organizzazione dell’attività criminosa, segno della spiccata pericolosità del ricorrente, attestata altresì da plurimi precedenti specifici (si vedano pagg. 16-17 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co