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Ordinanza — n. 40986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and unfounded arguments regarding language knowledge and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Besim Krasniqi's appeal against the Trieste Court of Appeal inadmissible and dismissed it. The appellant argued that the lower courts erred in rejecting his claim of not knowing Italian and in applying the minimum sentence, citing procedural flaws. The Court rejected these claims as repetitive of arguments already thoroughly examined by the appellate court and found them manifestly unfounded based on the record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat arguments already examined by the appellate court without new evidence or logical coherence, and are dismissed if the cited grievances are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments language knowledge defense minimum sentence application abridged trial procedure court costs liability manifestly unfounded guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n 46463 del 15/11/2019, Rv. 277271
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRASNIQIBesim nato in KOSOVO il 26/11/1982 avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Besim Krasniqi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 12 febbraio 2025 , che ha confermato la pronuncia del Tribunale locale con la qualeera stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 187, co. 8, d. lgs 285 del 30 aprile 1992 commesso in Trieste il 10 giugno 2022. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi: con il primo si deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte dichiarato inammissibile il motivo con cui era stata rilevata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato; con il secondoci si duole del vizio di motivazione circa la richiesta di applicazione del minimo della pena; con il terzo si lamenta il vizio di motivazione in relazione alle doglianze espresse in merito al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato all’esame del teste che avrebbe potuto confermare che l’imputato non conosceva la lingua italiana.

Rilevato che i motivi dedotti sono inammissibili in quanto reiterativi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente e, comunque, manifestamente infondati. Con argomenti logici che non soffrono di alcuna criticità la Corte territoriale ha rigettato il motivo dedotto secondo cui l’imputato non comprendeva la lingua italiana e che il verbale redatto in occasione del controllo non sarebbe rispondente al vero, trattandosi di un modulo prestampato. E’ stato, innanzitutto , relegato a mera congettura l’argomento difensivo secondo cui gli operanti non avrebbero verificato la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato evidenziando che «non si comprende come avrebbe fatto l’imputato a spiegare agli agenti di essersi recato poco prima presso il Ser.T. dove aveva ricevuto la dose di metadone che gli era stata prescritta per disintossicarsi».

Da ciò la Corte territoriale ha inferito la condivisibilità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato da parte del primo giudice, che era stata subordinata alla condizione dell’esame di un teste che avrebbe dovuto confermare la conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell’imputato, che era già stata acquisita, argomento questo che viene reiterato con il terzo motivo di ricorso, senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla sentenza di meritoche attiene alla accertata conoscenza della lingua italianaanche tramite quanto detto sopra circa l’essersi l’imputato recato al Ser.t. .

Parimenti inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio . Con congrui richiami giurisprudenziali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche spiegando che le stesse non possano essere ricollegate alla scelta di definire il processo con le forme del rito abbreviato (Sez. 3, n 46463 del 15/11/2019, Rv. 277271) ponendo tra l’altro l’accento sui numerosi precedenti penali annoverati dall’imputato oltre che alla gravità della condotta, essendosi l’imputato posto alla guida dell’autovettura senza patente di guida e in condizioni di alterazione psicofisica evidenti e rilevanti al punto da provocare un sinistro Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Teresa Arena Ugo Bellini