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Ordinanza — n. 40955/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40955/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 24/06/1988 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, riguardanti la configurabilità della resistenza ex art 337 cp contestata già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla idoneità minatoria della condotta, gia riscontrata sul piano della mera violenza verbale, dal puntuale riferimento alle frasi minacciose proferite dall'imputato descritte dalla contestazione e confermate anche dalla ulteriore azione aggressiva messa in luce dalla Corte del merito, comunque emersa nel pieno rispetto del contraddittorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40955/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità minaccia credibile pubblica istigazione a delinquere rinuncia al dibattimento orale atti impugnabili azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 24/06/1988 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, riguardanti la configurabilità della resistenza ex art 337 cp contestata già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla idoneità minatoria della condotta, gia riscontrata sul piano della mera violenza verbale, dal puntuale riferimento alle frasi minacciose proferite dall'imputato descritte dalla contestazione e confermate anche dalla ulteriore azione aggressiva messa in luce dalla Corte del merito, comunque emersa nel pieno rispetto del contraddittorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.