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Sentenza — n. 40954/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; criminal liability extinguished by victim's withdrawal of charges, annuling the conviction and damages award.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's confirmation of a conviction and civil damages award against Tendola and Benacci. The parties argued for legal violations, but the court found the victim had formally withdrawn the original complaint, which the defendants accepted. Consequently, the court held that the crime was extinguished by this withdrawal, rendering the prior judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 110 c.p.; Art. 388 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of the complaint by the victim extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of any judgment based on the conviction.

Parole chiave

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extinction of crime withdrawal of complaint annulment of judgment civil damages award criminal liability fine del processo abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.
Art. 388 c.p.
Art. 340 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Tendola William nato a SANTO STEFANO DI MAGRA il 23/05/1956 Benacci Valeria nato a FOSDINOVO il 23/03/1963 avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che William Tendola e Valeria Benacci, lamentando asserite violazioni di legge e vizi di motivazione, hanno impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha dato conferma alla condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita irrogati ai danni dei due ricorrenti dal Tribunale di La Spezia in ragione della ritenuta responsabilità dei predetti per il reato di cui agli artt. 110 e 388 comma 1 cp loro ascritto; rilevato che, come da documentazione ritualmente trasmessa e acquisita, la parte civile costituita ha rimesso la querela in origine proposta, rimessione altrettanto ritualmente accettata dai ricorrenti; ritenuto che tanto determina l'estinzione del reato con conseguente annullamento della sentenza gravata, ferma restando la responsabilità degli imputati per le spese del grado, come da dispositivo che segue, in linea con il disposto di cui all'ad 340 cpp

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PATERNO' DD