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Ordinanza — n. 40952/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already fully evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Molinaro Antonio inadmissible because the three grounds raised were not permitted in a final review stage. The appellant attempted to re-litigate issues regarding the therapeutic purpose of drug cultivation and the applicability of non-prosecution clauses, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning. Consequently, the court ruled that these arguments merely repeated the merits' analysis without offering new legal grounds, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already fully evaluated and rejected by the courts of first and second instance, lacking any new legal ground or significant error in the application of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassation final review stage double evaluation traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO PASQUALE ANTONIO nato a LAMEZIA TERME 11 14/06/1987 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Molinaro Antonio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con duplice valutazione resa sula base di argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni. da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità per l'attività di coltivazione ( si veda dalla pagina 5 della sentenza di appello, dal primo capoverso), alla ritenuta inconferenza ( si veda pag 7 della sentenza gravata) del rilievo difensivo volto a rivendicare la finalità terapeutica sottesa alla coltivazione e detenzione della sostanza in contestazione, alla ritenuta non riconducibilità delle condotte a giudizio dentro i confini del comma 5 dell'ad 73 e in relazione alla non applicabilità ~va. della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp ( alle sintetiche ma in ogni caso adeguate (9' considerazioni rese dalla sentenza di appello vanno aggiunte quelle ancora più puntuali rese dal primo giudice) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.