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Ordinanza — n. 40951/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40951/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITTIMBERGA FERRARO GREGORIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 06/04/1977 VITTIMBERGA FERRARO SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 31/08/1980 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Gregorio e Salvatore Vittimberga Ferraro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo di impugnazione proposto nell'interesse di Gregorio Vittimberga Ferraro, volto a contestare il profilo concorsuale ascritto al detto imputato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano oltre alle valutazioni rese dalla sentenza di appello, quelle esposte sul tema dal primo giudice) mentre i motivi proposti dai due ricorrenti riguardo al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata sono manifestamente infondati perché, anche sutali temi, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40951/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili 4 ricorsi e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena attenuazione della pena allegazioni inverosimili alleggerimento della pena censura formulata in modo carente assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITTIMBERGA FERRARO GREGORIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 06/04/1977 VITTIMBERGA FERRARO SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 31/08/1980 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Gregorio e Salvatore Vittimberga Ferraro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo di impugnazione proposto nell'interesse di Gregorio Vittimberga Ferraro, volto a contestare il profilo concorsuale ascritto al detto imputato, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano oltre alle valutazioni rese dalla sentenza di appello, quelle esposte sul tema dal primo giudice) mentre i motivi proposti dai due ricorrenti riguardo al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata sono manifestamente infondati perché, anche sutali temi, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili 4 ricorsi e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.