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Ordinanza — n. 40950/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40950/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALESSANDRO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/03/1994 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Romano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è all'evidenza generico ( perché non contrasta il giudizio di assoluta necessarietà dell'attività istruttoria resa in appello dalla Corte del merito né segnala in che termini le nuove prove, indebitamente acquisite secondo l'assunto difensivo, nel caso avrebbero inciso sulla soluzione adottata rispetto al dato già. presente in precedenza) mentre il secondo contesta la valutazione probatoria resa a sostegno della ritenuta finalità illecita della detenzione contestata che di contro appare sorretta da una lettura puntuale e logica degli elementi acquisisti in linea con l'obbligo di motivazione rinforzata chiesto nel caso di condanna resa ribaltando l'assoluzione decretata in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40950/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinnovo dell'autorizzazione domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALESSANDRO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/03/1994 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Romano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è all'evidenza generico ( perché non contrasta il giudizio di assoluta necessarietà dell'attività istruttoria resa in appello dalla Corte del merito né segnala in che termini le nuove prove, indebitamente acquisite secondo l'assunto difensivo, nel caso avrebbero inciso sulla soluzione adottata rispetto al dato già. presente in precedenza) mentre il secondo contesta la valutazione probatoria resa a sostegno della ritenuta finalità illecita della detenzione contestata che di contro appare sorretta da una lettura puntuale e logica degli elementi acquisisti in linea con l'obbligo di motivazione rinforzata chiesto nel caso di condanna resa ribaltando l'assoluzione decretata in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.