Cassation court dismisses appeal as non-punishability defense is manifestly unfounded and merits review complete.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the non-punishability defense under Article 131 bis of the Penal Code was manifestly unfounded. The appellate court's assessment of the objective disvalue of the conduct versus the minor nature of the alleged offense was supported by sufficient and logical reasoning. Consequently, the court ruled that the merits judgment was not subject to review at this stage and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a non-punishability finding is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient, logical, and adequately addresses the defense's arguments, rendering the merits judgment non-censurable.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNINO DOMENICO nato a SORIANO CALABRO il 21/11/1989 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Zannino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura mossa, riguardante la ritenuta non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp, è manifestamente infondata perché la relativa valutazione di merito, diretta a dare conto di un disvalore oggettivo della condotta non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.