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Ordinanza — n. 40946/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed reasons under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant challenged the lower court's finding of illegal drug possession, arguing the reference to Article 73 of the Tuscan Statute was insufficient and questioning the evidentiary assessment regarding personal consumption. The court rejected these arguments, noting that the statutory reference clearly indicated a criminal intent and that the evidentiary evaluation was legally sound and free from logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 TUS; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are not permitted by law in a final review proceeding, particularly when the statutory reference clearly indicates the criminal intent underlying the alleged conduct.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Article 616 Code of Criminal Procedure Final Review Grounds Illegal Drug Possession Tuscan Statute Article 73 Evidentiary Assessment Criminal Intent Determination possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE FRANCESCO nato a TERMOLI il 29/03/1978 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pasquale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato, atteso che il riferimento operato nel capo di imputazione all'art 73 TUS ( che punisce solo la detenzione illecita di sostanze stupefacenti) rendeva immediata la finalità sottesa alla detenzione contestata, pur non rintracciandosi un letterale riferimento al detto scopo criminale mentre il secondo motivo contesta la valutazione logico probatoria resa nel ritenere detta detenzione non giustificata da un consumo personale della sostanza replicando censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.