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Ordinanza — n. 40945/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40945/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANZESE ROBERTO nato a BENEVENTO il 05/03/1993 PELUSO FLAVIO nato a BENEVENTO il 03/10/1979 FRANCESCA LUIGI nato a BENEVENTO il 06/02/1989 MUCCI ALFREDO nato a BENEVENTO il 17/12/1977 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Flavio Peluso, Roberto Franzese, Luigi Francesca e Alfredo Mucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che tutti i ricorrenti diversi da Flavio Peluso hanno concordato la pena in appello ai sensi dell'alt 599 bis cpp ritenuto che il ricorso di Flavio Peluso è inammissibile perché contesta la motivazione adottata nel giustificare il trattamento sanzionatorio, anche con riguardo ai singoli aumenti a titolo di continuazione, e il diniego delle generiche, quando, di contro, su tali temi, la sentenza non merita censure perché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che con il ricorso proposto da Roberto Franzese si prospettano critiche in punto di legittima utilizzabilità di alcune acquisizioni probatorie e in ordine alla congruità della pena concordata mentre in quello proposto nell'interesse di Luigi Francesca e Alfredo Mucci si adduce una carenza di una carenza di motivazione quanto alle verifica di cui all'ad 129 cpp; ritenuto che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospettano ragioni di criticità tutte coperte dalla rinunzia ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio o legate alla congruità della pena a fronte di una piena conferma in sentenza della volontà sul punto prospettata con il concordato validato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40945/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANZESE ROBERTO nato a BENEVENTO il 05/03/1993 PELUSO FLAVIO nato a BENEVENTO il 03/10/1979 FRANCESCA LUIGI nato a BENEVENTO il 06/02/1989 MUCCI ALFREDO nato a BENEVENTO il 17/12/1977 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Flavio Peluso, Roberto Franzese, Luigi Francesca e Alfredo Mucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che tutti i ricorrenti diversi da Flavio Peluso hanno concordato la pena in appello ai sensi dell'alt 599 bis cpp ritenuto che il ricorso di Flavio Peluso è inammissibile perché contesta la motivazione adottata nel giustificare il trattamento sanzionatorio, anche con riguardo ai singoli aumenti a titolo di continuazione, e il diniego delle generiche, quando, di contro, su tali temi, la sentenza non merita censure perché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che con il ricorso proposto da Roberto Franzese si prospettano critiche in punto di legittima utilizzabilità di alcune acquisizioni probatorie e in ordine alla congruità della pena concordata mentre in quello proposto nell'interesse di Luigi Francesca e Alfredo Mucci si adduce una carenza di una carenza di motivazione quanto alle verifica di cui all'ad 129 cpp; ritenuto che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospettano ragioni di criticità tutte coperte dalla rinunzia ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio o legate alla congruità della pena a fronte di una piena conferma in sentenza della volontà sul punto prospettata con il concordato validato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 sette