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Ordinanza — n. 40931/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already correctly decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fatty Bakary inadmissible. The court ruled that the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds merely repeat merits already correctly decided by lower courts without new legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Supreme Court review procedural costs imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti causa illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY BAKARY nato il 04/04/1994 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; f\ letto il ricorso proposto nell'interesse di Fatty Bakary avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla finalizzazione illecita della detenzione di sostanza stupefacente contestata, in ordine alla non applicabilità alla specie dello stato di necessita rivendicato dalla difesa, in riferimento alla qualificazione datata ai fatti e alla presenza di più reati in concorso e infine in ordine alla denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis, il tutto con argomentare che rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.