Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and failure to raise new issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment on issues regarding liability, evidence, and factual qualification, while also raising a new argument about the vagueness of the charge. The court rejected the appeal because the substantive arguments were already adequately examined by the trial court, and the new claim regarding the charge's indeterminacy was improperly introduced for the first time at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot examine grounds already fully debated by the lower courts, nor can it admit new arguments regarding the vagueness of the charge raised for the first time in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI PASQUALE nato a MANFREDONIA il 30/05/1967 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Lombardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il terzo motivo, con riferimento al capo 26, eccepisce un vizio, legato alla indeterminatezza dell'imputazione che, oltre a risultare manifestamente insussistente nel merito, dando conto di asserita una nullità non assoluta, non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione; il primo motivo e il quarto motivo mettono in discussione il giudizio di responsabilità, il contributo concorsuale e la valutazione probatoria operata dai giudici del merito e la qualificazione data ai fatti, replicando censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il secondo motivo attiene al mancati riconoscimento delle generiche che la Corte del merito ha argomentato in modo adeguato e non illogica così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.