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Ordinanza — n. 40927/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing were already properly reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested facts and sentencing were already adequately examined by the lower courts. The appellant argued against the factual qualification and the penalty imposed, but the court found the lower court's reasoning legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the contested facts or sentencing were already properly reviewed by the lower courts with legally sound reasoning, as the Court of Cassation cannot re-evaluate merits already exhaustively addressed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual qualification review sentencing proportionality Court of Cassation jurisdiction procedural economy principle errore nella commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE STEFANO nato a MESAGNE il 18/07/1997 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Conte avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con il primo, si contesta la qualificazione data al fatto, replicando di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre con il secondo motivo si contesta la misura della pena irrogata quando di contro, anche sul punto, la decisione adottata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.