Ordinanza — n. 40926/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GAETANO nato a BARI il 14/09/1998 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; h letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Gravina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato si confronta solo parzialmente con la motivazione resa dalla Corte del merito nel confermare il giudizio sulla recidiva, trascurando di criticare le considerazioni spese in punto di omogeneità delle iniziative illecite di immediata contiguità delle stesse, da sole in grado adeguatamente di sostenere il giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40926/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GAETANO nato a BARI il 14/09/1998 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; h letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Gravina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato si confronta solo parzialmente con la motivazione resa dalla Corte del merito nel confermare il giudizio sulla recidiva, trascurando di criticare le considerazioni spese in punto di omogeneità delle iniziative illecite di immediata contiguità delle stesse, da sole in grado adeguatamente di sostenere il giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.