Cassation appeal dismissed for lack of concrete facts regarding alternative sentencing qualification under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal by Erraguab Said and Belgourmat 3A0UAD inadmissible de plano. The applicants argued for a different sentencing qualification but failed to provide immediate evidence supporting this alternative interpretation. The court ruled that without concrete facts demonstrating the necessity of a different legal characterization, the appeal violates procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a sentencing decision is inadmissible if the applicant merely asserts an alternative legal qualification without providing immediate, concrete facts from the record that necessitate such a different configuration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELGOURMAT 3A0UAD nato il 20/02/1986 ERRAGUAB SAID nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Erraguab Said e Belgourmat Jaouad avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, del tutto astrattamente e dunque solo apparentemente l'erronea qualificazione data al fatto senza neppure indicare l'immediata emergenza degli elementi, desumibili dalla imputazione o dal corpo del provvedimento, utili a tale diversa configurazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 settembre 2025.