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Ordinanza — n. 40923/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already properly addressed by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo La Barbera inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's arguments were legally sound but repetitive, having already been thoroughly examined and rejected by the lower court with correct reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it raised no new issues warranting further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments exhaustion of grounds procedural economy Court of Cassazione pene condizionali liberazione condizionale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA GIACOMO nato a PALERMO il 09/11/1969 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo La Barbera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere immune a vizi la valutazione resa dal primo giudice nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della condizionale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.