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Ordinanza — n. 40920/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding appeal settlement due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a settlement judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure outside permitted grounds. The appellant argued for a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code, while the Court held that only specific issues like the formation of will or public prosecutor consent are admissible. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement judgments, cassation is admissible only for defects in the formation of will, public prosecutor consent, divergent content, or illegal penalty application, excluding general lack of reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement judgment Article 599-bis c.p.p. formation of will defect public prosecutor consent de plano rejection procedural costs order rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
art. 599 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/03/1997 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Papi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta un difetto di motivazione quanto alle verifica di cui all'alt 129 cpp a fronte della rinunzia operata ai motivi diversi da quelli sulla pena in funzione del chiesto concordato rilevato che all'inammissibilità del ricorsk dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile Úricorste condanna il ricorrenIt al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.