Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cottonaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds were too generic and merely reproduced arguments already rejected by the lower court regarding the illegality of drug possession. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal basis required for admissibility at the stage of legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints or mere repetitions of arguments already examined and rejected by the court of first instance render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONARO MASSIMO nato a CASTELVETRANO il 27/06/1974 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Cottonaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risultare dedotti in termini di marcata genericità, sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura, riguardanti il giudizio di responsabilità nell'ottica della finalizzazione illecita della sostanza detenuta e della non riconducibilità della condotta alla ipotesi di cui all'art 5 TUS, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.