Ordinanza — n. 40918/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO GENNARO nato a NAPOLI il 23/01/1978 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Cozzolino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico .ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta il mancato riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza sulla recidiva, aspetto all'evidenza inconferente una volta che la sentenza si sia attenuta al trattamento sanzionatorio concordato rilevato che all'inammissibilità del ricorstpdichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 40918/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricora e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO GENNARO nato a NAPOLI il 23/01/1978 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Cozzolino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico .ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta il mancato riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza sulla recidiva, aspetto all'evidenza inconferente una volta che la sentenza si sia attenuta al trattamento sanzionatorio concordato rilevato che all'inammissibilità del ricorstpdichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricora e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.