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Ordinanza — n. 40917/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for specific grounds regarding habitual offense and non-mention benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Andolina inadmissible, ruling it lacked specific grounds. The appellant challenged the denial of the habitual offense exception and the non-mention benefit, which were already thoroughly argued and rejected in the first instance without logical errors. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify grounds regarding the denial of statutory benefits like the habitual offense exception or non-mention, particularly when the lower court's reasoning was already fully substantiated and free of legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal habitual offense exception non-mention benefit specific grounds requirement Article 616 procedure motivi validi circostanze attenuanti motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA GAETANO nato a PALERMO il 19/07/1983 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Andolina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché risposa su motivi aspecifici sia con riguardo alle ragioni per le quali è stata negata l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen per la riscontrata abitualità ostativa, sia alle considerazioni spese nel rigettate la richiesta del beneficio della non menzione, aspetti puntualmente argomentati senza incorrere in incongruenze logiche o in errori in punto diritto con valutazioni integralmente trascurate dall'impugnazione mentre, riguardo alle attenuanti generiche, il motivo è manifestamente inconferente, risultando le stesse già accordate in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.