Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grievances regarding generic mitigating circumstances and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised against the first-instance judgment were not permitted under the law in this stage of proceedings. The appellant challenged the failure to apply generic mitigating circumstances and the confirmation of recidivism, yet the appellate court had already rejected these specific arguments in the first instance. The court ruled that the appeal lacked the required specific grievances to be examined, as the first-instance decision was sufficiently motivated and did not violate the law regarding these points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances raised do not specifically target the legal grounds of the contested decision or if they were already rejected in the first instance without being devoluted to the higher court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZO LAURENT nato il 29/11/1977 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Laurent Punzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare la mancata applicazione delle generiche e la motivazione adottata nel confermare la recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alle attenuanti atipiche, l'appello non conteneva censure devolute alla Corte sul tema malgrado la specifica reiezione delle stesse disposta in primo grado mentre, in relazione alla recidiva, la decisione grava non merita censure perché, senza incorrere in violazioni di legge, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.