Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cecere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte, dirette a rassegnare asseriti difetti integrale di motivazione rispetto ai rilievi prospettati con l'appello e volti a contestare il ragionamento logico probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato nell'ottiuca della contestata detenzione a fine di spaccio della sostanza ritenuta nella sua disponibilità, sono aspecifiche perché non si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel vagliare e disattendere le criticità proposte dal gravame con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti 'con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cecere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte, dirette a rassegnare asseriti difetti integrale di motivazione rispetto ai rilievi prospettati con l'appello e volti a contestare il ragionamento logico probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato nell'ottiuca della contestata detenzione a fine di spaccio della sostanza ritenuta nella sua disponibilità, sono aspecifiche perché non si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel vagliare e disattendere le criticità proposte dal gravame con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti 'con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.