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Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cecere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte, dirette a rassegnare asseriti difetti integrale di motivazione rispetto ai rilievi prospettati con l'appello e volti a contestare il ragionamento logico probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato nell'ottiuca della contestata detenzione a fine di spaccio della sostanza ritenuta nella sua disponibilità, sono aspecifiche perché non si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel vagliare e disattendere le criticità proposte dal gravame con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti 'con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40914/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazione motivata difetto di motivazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cecere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte, dirette a rassegnare asseriti difetti integrale di motivazione rispetto ai rilievi prospettati con l'appello e volti a contestare il ragionamento logico probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato nell'ottiuca della contestata detenzione a fine di spaccio della sostanza ritenuta nella sua disponibilità, sono aspecifiche perché non si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel vagliare e disattendere le criticità proposte dal gravame con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti 'con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.