Ordinanza — n. 40913/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GASPERIS ADRIANO MICHELE nato a MILANO il 24/06/1968 parte offesa nel procedimento c/ MIGLIORE LUCA nato a TORINO il 14/04/1969 BERTAZZOLI MASSIMO SAVERIO nato a MILANO il 11/07/1971 ZAMBONI FEDERICO nato a MILANO il 13/12/1971 CUOGHI LUCA nato a NOVARA il 01/01/1978 CAVALLO MARCO nato a RHO il 01/02/1969 GIORGI LUCA avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 r i .ì.ele letto il ricorso proposto nell'interesse di ;GaistaTTRrde Gasperis persona offesa nei procedimenti penali nn 41564 e 29117 RGNR definiti con l'ordinanza di archiviazione descritta sentenza in epigrafe, impugnata dal De Gasperis; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 in esito all'opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità, funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'ad 568 comma 5 cod. proc. pen; che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all'ad 616 cpp
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40913/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 103 in esito all'opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità, funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'ad 568 comma 5 cod. proc. pen; che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all'ad 616 cpp
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GASPERIS ADRIANO MICHELE nato a MILANO il 24/06/1968 parte offesa nel procedimento c/ MIGLIORE LUCA nato a TORINO il 14/04/1969 BERTAZZOLI MASSIMO SAVERIO nato a MILANO il 11/07/1971 ZAMBONI FEDERICO nato a MILANO il 13/12/1971 CUOGHI LUCA nato a NOVARA il 01/01/1978 CAVALLO MARCO nato a RHO il 01/02/1969 GIORGI LUCA avverso l'ordinanza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 r i .ì.ele letto il ricorso proposto nell'interesse di ;GaistaTTRrde Gasperis persona offesa nei procedimenti penali nn 41564 e 29117 RGNR definiti con l'ordinanza di archiviazione descritta sentenza in epigrafe, impugnata dal De Gasperis; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 in esito all'opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità, funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'ad 568 comma 5 cod. proc. pen; che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all'ad 616 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2