Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding will, prosecutor consent, or sentencing in a plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment granting a plea agreement, arguing a lack of reasoning regarding his criminal responsibility. The court ruled that appeals in such cases are strictly limited to defects in the parties' will, prosecutor consent, or the content of the judgment, excluding general lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals concerning plea agreements, cassation is admissible only for defects in the parties' will, prosecutor consent, or the judgment's content, not for general lack of reasoning on criminal responsibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI SALVATORE nato a CATANIA il 23/10/1991 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Parisi Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al . concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed. al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta un difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato a fronte della rinunzia ai relativi motivi di appello articolata per accedere al concordato stesso rilevato che all'inammissibilità del ricorse, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorse condanna ilricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.