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Ordinanza — n. 40911/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating already decided non-punishment grounds under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the contested grounds for non-punishment had already been thoroughly examined and rejected by the lower courts. The defense argued against the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was deemed legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates grounds for non-punishment already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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non-punishment grounds Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal re-litigation of merits procedural economy Cassazione ordinanza spese processuali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUCAMELI GIORGIO nato a PALERMO il 08/03/1988 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Sucameli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla nion applicabilità della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cod. pen già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel rimarcare l'oggettivo disvalore del fatto, argomentato in termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.