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Ordinanza — n. 40910/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40910/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADAL YOUSSEF ( CUI 06X536T) nato il 10/10/1996 ES SADDAM KAMAL (CUI 06918Q7) nato il 28/02/2002 avverso la sentenza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Es Saddam Kamal e Badai Yuossef avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio e si lamenti la illegittimità delle confische adottate, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte mentre i rilievi addotti in direzione delle confische del denaro e del telefono non danno conto di ragioni di illegittimità né a difetti di motivazione a fronte delle considerazioni spese in sentenza in applicazione degli artt. 240 cod. pen. per il cellulare e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 per il denaro; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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artt. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 40910/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte mentre i rilievi addotti in direzione delle confische del denaro e del telefono non danno conto di ragioni di illegittimità né a difetti di motivazione a fronte delle considerazioni spese in sentenza in applicazione degli artt. 240 cod. pen. per il cellulare e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 per il denaro; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali confisca di valori patrimoniali azione di convalida del sequestro beni sequestrati invocazione di motivi legali confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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artt. 240 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADAL YOUSSEF ( CUI 06X536T) nato il 10/10/1996 ES SADDAM KAMAL (CUI 06918Q7) nato il 28/02/2002 avverso la sentenza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Es Saddam Kamal e Badai Yuossef avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio e si lamenti la illegittimità delle confische adottate, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte mentre i rilievi addotti in direzione delle confische del denaro e del telefono non danno conto di ragioni di illegittimità né a difetti di motivazione a fronte delle considerazioni spese in sentenza in applicazione degli artt. 240 cod. pen. per il cellulare e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 per il denaro; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

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