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Ordinanza — n. 40908/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40908/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE DANILO nato a SAN SEVERO il 20/11/1989 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Danilo Danese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio e alla misura della pena , atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte né si risolvono nella indicazione di ragioni atte a dare conto della applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40908/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte né si risolvono nella indicazione di ragioni atte a dare conto della applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE DANILO nato a SAN SEVERO il 20/11/1989 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Danilo Danese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio e alla misura della pena , atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte né si risolvono nella indicazione di ragioni atte a dare conto della applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 settembre 2025