Ordinanza — n. 40907/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENI LUIGIA nato a MESSINA il 23/08/1989 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' FZADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigia Eni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generioci e aspecificio rispetto al motivare reso in sentenza sia con riguardo alla assenza di ragioni destinate a dare conto di un vizio anche parziale di mente dell'imputata, eslcuso dalla perizia all'uopo disposta, sia in relazione alla pena irrogata determinata con valutazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40907/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENI LUIGIA nato a MESSINA il 23/08/1989 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' FZADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigia Eni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generioci e aspecificio rispetto al motivare reso in sentenza sia con riguardo alla assenza di ragioni destinate a dare conto di un vizio anche parziale di mente dell'imputata, eslcuso dalla perizia all'uopo disposta, sia in relazione alla pena irrogata determinata con valutazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.