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Ordinanza — n. 40690/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding alcohol test nullity due to lack of defense counsel notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40690/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Saddemi's appeal inadmissible against a Palermo Court of Appeal ruling that reduced his sentence for drunk driving. Saddemi argued the alcohol test was null because he was not informed of his right to a defense lawyer, but the court found this claim merely repetitive of a previously rejected argument. The court upheld the lower court's finding that a police officer's testimony proved the notice was given, despite the lack of written record.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285; In cases of driving under the influence, if the record of the alcohol test does not show the notice of the right to a defense lawyer, this fact may be proven by the testimony of the operating agent, subject to the judge's rigorous motivation.

Parole chiave

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drunk driving penalty alcohol test validity defense counsel notice procedural nullity police testimony evidence sottrazione alla prova del sangue testimonianza inattendibile alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285
Antonio Saddemi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del5 giugno 2025 che in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e comm a 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 -01
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Saddemi Antonio nato a VALLEDOLMO il 28/08/1960 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Saddemi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del5 giugno 2025 che in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e comm a 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Palermo il 3 maggio 2019, ha riconosciuto le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e ha rideterminato la pena. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al la mancata declaratoria di nullità dell’accertamento del tasso alcolemico in quanto non preceduto dall’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.

I giudici hanno desunto la prova del fatto che nel caso di specie l’avviso fosse stato dato dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, il quale aveva spiegato che nel verbale di accertamento redatto al termine delle operazioni non era stato indicato per mera dimenticanza anche in ragione della concitazione del momento,determinata dallo svenimento dell’imputato. A tale motivazione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 -01 secondo cui “In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento”), il ricorrente non ha contrapposto alcuna ragione in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica.

Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Ugo