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Ordinanza — n. 40687/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for generic lack of motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding sentencing and general mitigating circumstances. The appellant argued for a review of the conviction based on alleged flaws in the lower court's reasoning, but the Court found these arguments generic and repetitive of previously dismissed grievances. The Court upheld the conviction, affirming that the sentencing judge properly exercised discretion by considering the severity of the offense and the defendant's criminal history without needing to provide an excessively detailed calculation of the statutory average penalty.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassazione holds that sentencing discretion is valid when the judge accounts for crime severity and criminal capacity, requiring specific reasoning only when the penalty vastly exceeds the statutory median.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review traffic offense conviction generic lack of motivation statutory average penalty calculation revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
Cristian Snopech ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 giugno 2025 di conferma della condanna, ex art. 442 cod.
Art. 133 c.p.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale assolve al rela tivo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 186 c. str.
Dopo che il Tribunale aveva determinato la pena muovendo, quale base, da mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda(inferiore alla media edittale) aumentata del doppio ex art. 186 comma 2 bisCod.
art. 442 cod. proc. pen
Cristian Snopech ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 giugno 2025 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale assolve al rela tivo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito sol tanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura mediadi quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Snopech Cristian nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cristian Snopech ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 giugno 2025 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Rimini i n ordine al reato di cui a ll’art . 1 8 6 comma 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies C od. Strada commesso in Riccione il 24 gennaio 20 2 2 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato cheil primo motivo di ricorso , con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze a ttenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito condettagliata motivazione, con cui si è dato atto dell’assenza di elementi di segno positivo ( in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01) , dell a gravità del reato ( quale data desumere dal tasso alcolemico superiore al limite minimo previsto per la fattispecie incriminatrice e dalla condotta di guida a forte velocità)e dei plurimi precedenti a suo carico.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto generico e reiterativo della doglianza già proposta in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ilquale assolve al rela tivo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito sol tanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura mediadi quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimoedittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto alminimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/ 02/2019, Rv. 276288). Dopo che il Tribunale aveva determinato la pena muovendo, quale base, da mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda(inferiore alla media edittale) aumentata del doppio ex art. 186 comma 2 bisCod.

Strada e diminuita della metà per il rito, la Corte ha confermato detta statuizione, rilevando che detta pena era congrua in relazione ai parametri ex art.133 cod. pen., ovvero alla gravità del reato (desunta dagli indici su indicati) e alla capacità a delinquere (desunta dai plurimi precedenti penali) e in tal modo ha pienamente assolto all’onere di motivazione. Ritenuto,pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2dicembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente