Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offense due to procedural inadmissibility and improper sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Manel Basti inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for a traffic offense. Basti argued for a new evaluation of evidence and the recognition of mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these points, noting her vehicle's availability and her prior criminal record. Consequently, the Court rejected the appeal as merely reiterative regarding evidence and improper regarding sentencing, ordering Basti to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate grievances already examined by the appellate court or if they concern the punitive treatment without sufficient positive elements to justify mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Basti Manel nataa (TUNISIA) il 14/11/1982 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Manel Basti ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27 marzo 202 5 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna i n ordine al reato di cui a ll’art . 1 89 commi 6 e 7 d.lg s n. 285/1992 commesso in Casalecchio di Reno in data 19 novembre 2020. Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è i nammissi bile in quanto meramente reiterativo di doglianza già vagliata e disattese dalla Corte di Appello e volto a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa valutazione del materiale probatorio.
LaCorte, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato atto che dagli atti risultava che l’autovettura che aveva cagionato l’incidente da cui erano derivate lesioni per lapersona offes a , alla dat a su indicata , era nella dispo nibilità di Basti, rich iamando in tal senso la denuncia presentata dal propri et a r io Roberto Evangelistied i messaggi che questi aveva ricevuto dalla donna. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , è non consentito in quanto inerente il trattamento punitivo, bench é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte di appelloha rilevato che non erano emersi elemen ti posi tivi tali da giustifica re la mitigazione del trattamento sanzionatorioe che anzi deponevano in senso negativo i plurimi precedenti penali a carico dellaricorrente, in coerenza con i principi espressi da Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01 e da Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017 , Rv. 271269 – 01 . Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Ugo Bel lini