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Ordinanza — n. 40668/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are inadmissible for re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Pupillo Angelo Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for offenses under Articles 476 and 482 of the Penal Code. The court rejected the argument that the facts required a new reading of the evidence, ruling such a request legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 476, 482 cod. pen.; The appeal based on factual disputes regarding evidence is inadmissible when it merely requests an impermissible re-evaluation of the probative material by the court of law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation impermissible probative material review Articles 476 482 penal code court costs and fine uso di un documento falso falsificazione di valori di bollo ufficiali falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 476 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPILLO ANGELO ANTONIO nato a AUGUSTA il 26/02/1977 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pupillo Angelo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in deduzioni in fatto volte a sollecitare il giudice di legittimità a un'inammissibile rilettura del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2