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Ordinanza — n. 40667/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction citing inadmissible retrial of evidence and procedural violation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Frisina inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued against the conviction and alleged procedural violations, but the court found the first ground to be repetitive complaints about evidence re-evaluation and the second ground to be inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals alleging procedural violations regarding evidence evaluation are inadmissible if they concern rules foreign to the subject matter decided, as they cannot bypass specific admissibility limits set for nullity-based complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence re-evaluation procedural violation theft conviction nullity complaint furto per mestiere tentato furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. pen
Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISINA ANGELO nato a ROMA il 08/12/1988 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Frisina Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in reiterative doglianze in fatto volte a proporre una inammissibile rilettura del materiale probatorio;

Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. pen. e vizio di motivazione è inammissibile in quanto: non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; si invoca il vizio motivazionale su una regola valutativa estranea al thema decidendi imperniato sulla prova documentale della condotta fornita dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso