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Ordinanza — n. 40665/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft, rejecting reclassification to vandalism and proportionality arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Giuseppe Cassanelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cassanelli challenged a second-instance conviction for attempted car theft, arguing the act should be reclassified as vandalism and that the sentence lacked proportionality. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly evaluated and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately evaluated and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments attempted theft proportionality principle vandalism reclassification court costs criminal procedure tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 69 c.p.
art. 69 cod. pen
3 e 4 sull'art. 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANELLI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 07/03/1989 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cassanelli Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura ; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti alla riqualificazione del fatto come danneggiamento e al giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 sul primo punto e pagg. 3 e 4 sull'art. 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/