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Ordinanza — n. 40663/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of lower court's already rejected request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Carbonara Tommaso inadmissible. The sole ground of appeal contested the non-application of substitute sanctions, which the Court found to be a mere reproduction of a request already examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of a request already examined and rejected by the court of first instance below.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissible grounds substitute sanctions procedural economy Cassation review imputazione di furto contraffazione di merci momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA TOMMASO nato a BARI il 06/12/1969 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carbonara Tommaso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione di sanzioni sostitutive, è meramente riproduttiva di una richiesta formulata alla Corte di appello e da questa già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/