Ordinanza — n. 40657/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mazzé Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40657/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mazzé Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mazzé Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/20