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Ordinanza — n. 40656/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40656/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40656/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO STEFANO nato a PALERMO il 27/01/1976 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Matarazzo Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 19 ottobre 2017; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3);

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40656/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorsi, che eccepisce l'intervenuto decorso "ad oggi" del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, tenuto conto che il termine massimo di prescrizione, anche senza computare le sospensioni di cui alla legge n. 103 del 1017, sarebbe maturato il 18 giugno 2025 - dopo la pronuncia della sentenza impugnata (in ragione di 60 giorni di sospensione per rinvio udienza del 8 giugno 2022 per legittimo impedimento) - e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Parole chiave

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inganno sull'identità dichiarazione mendace errore di persona identificazione credibile falsità ideologica in documenti false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen., commesso il 19 ottobre 2017; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO STEFANO nato a PALERMO il 27/01/1976 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Matarazzo Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 19 ottobre 2017; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3);

Considerato che il secondo motivo di ricorsi, che eccepisce l'intervenuto decorso "ad oggi" del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, tenuto conto che il termine massimo di prescrizione, anche senza computare le sospensioni di cui alla legge n. 103 del 1017, sarebbe maturato il 18 giugno 2025 - dopo la pronuncia della sentenza impugnata (in ragione di 60 giorni di sospensione per rinvio udienza del 8 giugno 2022 per legittimo impedimento) - e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis