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Ordinanza — n. 40655/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of factual and legal reasoning in the written submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Vaccaro's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for theft inadmissible. The sole ground for the appeal was rejected because it completely lacked the necessary exposition of both factual and legal arguments required to support it. Consequently, the appeal was dismissed, and Vaccaro was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the written submission fails to provide the essential exposition of facts and legal grounds required to substantiate the claims.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of factual exposition lack of legal reasoning procedural dismissal Corte di Cassazione alibi testimonianza della vittima momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vaccaro Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/20