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Ordinanza — n. 40654/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and repetition of previously examined complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romanko Iryna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged motivational defects and violations regarding an impossible crime, which the court found to be generic and repetitive. Consequently, the court ruled that these arguments were already examined by the Court of Appeal and offered no new legal basis for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, or merely reiterative of complaints already examined by the lower court without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive complaints impossible crime procedural costs Cassazione ordinanza motivation defects messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANKO IRYNA (CUI 03ZKJNA) nato il 13/06/1974 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Romanko Iryna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.455 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di reato impossibile, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/202